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Cavi elettrici: cosa è cambiato???

Dal 1 Luglio 2017 cambiano i requisiti e le prestazioni richieste ai cavi elettrici, entra in vigore il così detto regolamento CPR, cerchiamo di capire cos’è e quali novità introduce, premettendo che l’argomento è molto complesso, l’articolo tratterà la questione solo nei punti fondamentali, senza entrare troppo nei dettagli tecnici.

Tutto nasce dal regolamento n.305/11 dell’Unione Europea, che prende appunto il nome di regolamento CPR (Construction Products Regulation), il quale stabilisce per tutti i prodotti da incorporare in maniera permanente nelle opere da costruzione, quindi non solo i cavi elettrici, i requisiti che questi devono possedere per poter essere usati e quindi immessi e commercializzati sul mercato all’interno dell’Unione Europea. I cavi elettrici rientrano nell’ambito del regolamento CPR per la loro presenza significativa all’interno delle opere da costruzione e per il ruolo che ricoprono in caso d’incendio in termini di innesco e propagazione dello stesso, e per le emissioni dei prodotti da combustione.

Cosa si intende per opera da costruzione?

Per opere da costruzione si intendono le opere di ingegneria civile e gli edifici, rientrano in questa categoria a titolo di esempio le abitazioni, le industrie, i locali commerciali, gli ospedali, le scuole, le metropolitane, ecc.

Per cui per tutte queste categorie di opere, i cavi elettrici destinati ad essere installati al loro interno in maniera fissa, dovranno possedere dei nuovi requisiti.

Ma quali sono i requisiti richiesti ai cavi CPR?

I cavi CPR, rispetto ai vecchi cavi dovranno superare nuove prove di reazione al fuoco, con condizioni da rispettare più severe. Per far ciò la Norma UNI EN 13501-6 ha individuato dei parametri principali secondo i quali, i cavi sono stati classificati in 7 classi di reazione al fuoco (le classi vanno dalla A alla F, la classe B ne include due), alle quali però si affiancano ulteriori parametri addizionali (indicati con s, d e a) che i cavi dovranno possedere in termini  di quantità di fumo emessa  e sua opacità (parametro s), gocciolamento di particelle infiammate (parametro d), e acidità – conduttività elettrica dei fumi (parametro a). La classe di appartenenza e i parametri addizionali, insieme alla marchiatura CE e ad altre informazioni dovranno essere riportate sui cavi insieme alla siglatura

Combinando le 7 classi di reazione  al fuoco ai parametri addizionali si riescono ad ottenere ben 183 classi di reazione al fuoco in cui potrebbero ricadere i cavi; in Italia la CEI UNEL 35016 ha armonizzato soltanto quattro classi di reazione al fuoco (escludendo la classe A, la D e la F), ottenendo così una corrispondenza (anche se non perfetta, visto che i nuovi cavi avranno prestazioni maggiori) tra i vecchi cavi non propagante la fiamma, non propagante l’incendio, e a ridotta emissione di fumi, e le nuove classi dei cavi CPR.

In breve i nuovi cavi elettrici dovranno avere un comportamento più sicuro nei confronti delle persone nel caso si verificasse un incendio, garantendo così condizioni di sicurezza maggiore.

I nuovi cavi CPR avranno caratteristiche meccaniche ed elettriche uguali ai vecchi cavi?

Si, anche se per superare le nuove prove di reazione al fuoco, i nuovi cavi avranno guaine e isolamenti costituiti da nuove mescole, i cavi manterranno inalterate la loro caratteristiche meccaniche e nulla cambierà in termini di portata elettrica e colori distintivi dei conduttori. Cambiano invece le sigle di designazione dei cavi, per esempio un comune conduttore unipolare senza guaina N07vK avrà come cavo equivalente un cavo siglato FS17, un conduttore FG7(o)R sarà identificato come FG16(o)R16 e così via.

Ma chi verrà coinvolto da questi cambiamenti?

Per quanto riguarda il settore impiantistico, verranno coinvolti tutte le figure chiave, dal produttore del cavo, al grossista e distributore, al progettista fino ad arrivare all’utente finale cioè l’installatore.

Dal 1 Luglio 2017 i produttori dei cavi o chi per loro li importa, non potranno più immettere sul mercato europeo cavi elettrici che non abbiano i requisiti richiesti dal regolamento CPR, mentre grossisti e distributori potranno continuare la commercializzazione dei vecchi cavi, fino a smaltire le scorte presenti in magazzino, questo perché quest’ultimi non sono responsabili dell’uso per cui verranno impiegati i cavi dall’utente finale, cioè dall’installatore.

Ma a questo punto come si dovrà comportare il progettista e l’installatore?

L’obbligo dell’utilizzo dei cavi CPR non deriva dall’entrata in vigore del regolamento CPR, ma bensì dalla nuova variante V4 della CEI 64-8, all’interno della quale, sono stati modificati alcuni articoli in maniera da adeguarli alle nuove prescrizioni e terminologie applicate ai nuovi cavi elettrici. La CEI 64-8 ha comunque previsto un periodo di coesistenza fra la vecchia norma e la nuova variante V4 fino al 31 Dicembre 2017, per cui sia il progettista, quanto l’installatore potranno decidere la maniera più corretta di operare in base ad alcune considerazioni.

In sostanza la coesistenza della variante V4 e della norma precedente, permette sia ai progettisti quanto agli installatori, di poter concludere o iniziare nuovi lavori dopo il 1 Luglio 2017 utilizzando le vecchie tipologie di cavi, a patto che la conclusione dei lavori sia prevista entro il 31 Dicembre 2017.

Dal 1 gennaio 2018 non sarà più possibile utilizzare i cavi non conformi al regolamento CPR, a meno che non si riesca a dimostrare che i lavori siano iniziati prima del 1 Luglio 2017.

In conclusione è bene precisare che anche i cavi utilizzati per il controllo e la trasmissione dei segnali negli edifici, e i cablaggi interni ai quadri elettrici sono soggetti al regolamento CPR, e quindi dovranno anche loro possedere i nuovi requisiti.

Non rientrano invece nell’ambito del nuovo regolamento i cavi destinati ad essere impiegati temporaneamente, come per esempio avviene all’interno dei cantieri edili o per le fiere.

Attualmente, in quanto la norma è in fase di studio, non rientrano nel regolamento CPR neanche i cavi resistenti al fuoco.

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